Aspettativa e incompatibilità
Con ordinanza n. 6637 del 9 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l’incompatibilità del pubblico dipendente è configurabile anche nell’ipotesi in cui il dipendente si trovi in aspettativa.
La Corte, con tale ordinanza, ha affermato che:
“l’aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l’appartenere comunque ancora dei dipendente ad una pubblica amministrazione, in questo caso non solo l’Agenzia, ma anche la Regione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire”.
Lascia un commento