Valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina
La giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di riconoscere il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, alla sola condizione di aver precedentemente conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso nelle graduatorie.
L’art. 485 del D.Lgs 297/1994 (“Testo Unico della Scuola”), nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa: “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”.
L’art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”.
A seguito dell’emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza minoritaria della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l’art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”.
Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto (come il DM 374/2017, già annullato dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 08234/2019), invece, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.
Tale orientamento è stato però superato dai successivi approdi giurisprudenziali (cfr. ex multis Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812 ; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d’Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d’Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d’appello di L’Aquila sentenza n. 841/2013).
Sul punto la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “si osserva innanzitutto che il Codice dell’ordinamento militare, di cui al D.lgs. n. 166, entrato in vigore il 9/10/2010, prevede all’articolo 2268 la “abrogazione espressa di norme primarie”, fra le quali non rientrano gli artt. 62 della legge n. 312/1980 (di cui sono invece abrogati gli artt. 136/151) e 485 del D.Lgs. n. 297/1994, mentre vi rientra l’art. 20 della legge n. 958/1986 (la cui disciplina sostanziale è peraltro ripresa e confermata dall’art. 2052). Prevede altresì l’art. 2267 la “abrogazione per nuova regolamentazione della materia”, “ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, di “tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie di indicate nell’articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. È di tutta evidenza che, alla stregua dell’evocato principio costituzionale dell’art. 52 co. 2, le sopra ritrascritte norme degli artt. 62 e 485 cit., non sono affatto incompatibili con la nuova disciplina, che anzi integrano in modo coerente proprio in un settore in questa non regolamentato: quello delle graduatorie per le supplenze nel settore scuola (lex posterior generalis non derogat priori speciali)” (Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 442 del 01/08/2016).
“Anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro ) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento” (Cons. Stato Sez. VI, 18-09-2015, n. 4343).
Di recente tale interpretazione è stat condivisa anche dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 5679 del 2/03/2020 ha affermato che: “l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
Pertanto, deve essere riconosciuta la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano prestati in costanza di nomina.
Avv. Maria Cristina Fabbretti
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