Sospensione dell’efficacia esecutiva di un Avviso di addebito emesso dall’I.N.P.S
Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, Ordinanza cautelare del 22/06/2015
in materia di: Accertamento ispettori del lavoro – verbale unico di accertamento – avviso di addebito I.N.P.S. – opposizione avviso di addebito I.N.P.S. – ordinanza di accoglimento totale della sospensiva.
Si segnala una Ordinanza del Tribunale di Bologna di accoglimento totale della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva di un Avviso di addebito emesso dall’I.N.P.S., Ordinanza emessa in data 22 giugno 2015, dal Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro (Giudice Dott. Marchesini), in tema di omesso pagamento di contributi.
In particolare, l’Avv. Stefano Borsari ha assunto la difesa di un’impresa di Bologna, depositando ricorso avverso l’Avviso di addebito I.N.P.S. notificato alla stessa, a seguito di accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro.
Nel Verbale Unico di Accertamento veniva contestato che il contratto di apprendistato applicato alle due dipendenti e rinnovato più volte non poteva ritenersi valido, sotto il profilo sostanziale, anche se formalmente poteva dirsi esistente il presupposto di legge della soluzione di continuità. Veniva contestata la incompatibilità fra la tipologia contrattuale (“Apprendistato”) e le specifiche modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Per tale ragione, venivano irrogate le sanzioni per riqualificare dei rapporti di lavoro in contratti “a tempo indeterminato”.
Il Giudice del Lavoro ha invece accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’Avviso di addebito I.N.P.S., ritenendo sussitente il requisito del fumus boni juris dedotto dalla società ricorrente, ritenendo necessario verificare in contraddittorio fra le parti la qualificazione dei rapporti di lavoro delle dipendenti.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di sospendere l’efficacia esecutiva, in attesa di potere meglio giudicare in ordine alle specifiche modalità della prestazione resa in concreto dalle stesse, nel corso dei distinti e diversi rapporti lavorativi intercorsi.
Inoltre, il Giudice del Lavoro ha ritenuto sussitente anche il requisito del periculum in mora, in relazione all’entità delle somme portate nell’Avviso di addebito I.N.P.S. opposto.
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