Giudice di Pace – Rito locatizio – Danni materiali
Si segnala un’importante Sentenza del Giudice di Pace di Bologna (n. 4881 del 27 giugno 2012) in materia di rito locatizio e richiesta di risarcimento danni a beni mobili per un valore complessivo inferiore ad Euro 5.000.
Avv. Andrea Zanni: “La fattispecie è la seguente. La proprietaria di un appartamento già concesso in locazione ad una ragazza, dopo l’abbandono dell’immobile, ha notificato atto di citazione in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, chiedendo la condanna dell’ex inquilina al risarcimento dei danni materiali ai mobili contenuti nell’appartamento, quantificati in una somma di poco inferiore ad Euro 5.000. Pertanto, deducendo la competenza – per valore – del Giudice di Pace.
L’ex inquilina si è costituita in giudizio sollevando una eccezione preliminare con la quale ha richiesto al Giudice di Pace di dichiarare la propria incompetenza – per materia – in favore del Tribunale e sostenendo doversi osservare il rito locatizio e la conseguente necessaria devoluzione della causa al Tribunale, anche se l’ammontare della domanda attorea era limitato ad una somma inferiore ad Euro 5.000.
Questa Sentenza del Giudice di Pace ha richiamato una recentissima pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 21582 del 19 ottobre 2011) e, con ampia motivazione, ha rigettato l’eccezione di Parte Convenuta, mantenendo la vertenza radicata innanzi all’adìto Giudice di Pace”.
La Sentenza del Giudice di Pace di Bologna ha così statuito: “Nel caso di specie è stata promossa un’azione avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali arrecati ai beni, all’arredamento ed agli oggetti contenuti nell’appartamento attoreo concesso il locazione alla convenuta e, non essendo quindi in contestazione il rapporto di fatto sull’immobile (la locazione), deve ritenersi competente, alla luce delle considerazioni sopra svolte e della recente pronuncia citata, il Giudice di Pace in quanto la controversia in oggetto rientra nel limite di valore previsto dall’art. 7 c.p.c. Il Giudice, pertanto, rigetta l’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di competenza per materia del Giudice di Pace”.
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