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Importante sentenza sull’esenzione IMU per i comodati tra enti collegati

Importante sentenza sull’esenzione IMU per i comodati tra enti collegati

1. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana Sez. 4 n. 510/2024

Di recente la CGT di II grado della Toscana, con la sentenza Sez. 4 n. 510/2024, è intervenuta sul tema della esenzione IMU in presenza di un comodato tra enti non commerciali.
La Corte toscana ha ritenuto rilevante in materia la norma di interpretazione autentica introdotta dalla recente legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 71 legge 213/2023).
Nonostante infatti l’interpretazione autentica riguardi la “nuova Imu”, di cui alla legge n. 169/2019, tale sentenza l’ha ritenuta rilevante anche per dirimere la vicenda relativa all’IMU 2013-2017 pretesa dal Comune per un immobile scolastico concesso in comodato da una Congregazione religiosa ad una Fondazione che ha rilevato la gestione della scuola paritaria in precedenza gestita dallo stesso ente ecclesiastico nella medesima struttura.
Secondo i giudici di appello, che hanno confermato le due decisioni di primo grado appellate, “la norma di interpretazione autentica varata dal legislatore sembra chiarire in modo inequivocabile che, ai fini del beneficio che qui interessa, la coincidenza soggettiva tra titolare ed utilizzatore non sia assolutamente indispensabile al ricorrere delle condizioni normativamente previste”.

 

2. La legge di bilancio 2024

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha introdotto un’importante norma di interpretazione autentica (all’art. 1 comma 71).
Ai fini dell’esenzione IMU l’art. 1 comma 759 lettera g) della legge 160/2019 (cd “nuova IMU) prevede infatti che gli immobili debbano essere “posseduti e utilizzati” dagli enti non commerciali per lo svolgimento delle attività meritorie (assistenza, istruzione…).
Tale norma (in base al recente art. 1 comma 71 legge n. 213/2023) va interpretata nel senso che il requisito per l’esenzione non viene meno anche nel caso in cui l’immobile è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale “funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali”.
Il legislatore ha quindi dettato una norma di interpretazione autentica per confermare l’esenzione IMU anche in presenza di attività svolta dall’ente non commerciale (enc) in modo “indiretto”.
Come ritenuto dalla CGT II grado Toscana, con la sentenza n. 510/2024, l’interpretazione normativa di cui alla legge di bilancio 2024, riguarda l’IMU sin dalla sua istituzione (2012) e non appena la “nuova IMU” introdotta dal 2020.

 

3. Attività meritoria svolta in modo indiretto

La norma di interpretazione autentica 2023 non amplia le casistiche di esenzione, ma precisa che sono da considerare “posseduti e utilizzati” dall’enc anche gli immobili concessi in comodato, ad altro enc della stessa “famiglia”, per svolgere le attività considerate meritorie dalla legge.
In sostanza anche se l’attività meritoria è svolta in modo indiretto (da altro enc della stessa “famiglia” in un immobile condotto in virtù di un comodato) l’esenzione IMU deve essere comunque riconosciuta.
I due presupposti, perché l’attività indiretta possa comunque dare diritto alla esenzione IMU, sono:

  • i due enti coinvolti (concedente e comodatario) devono essere entrambi enti non commerciali tra loro collegati (il comodatario deve essere “funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente”), per cui l’attività meritoria risulta svolta “indirettamente” dal concedente;
  • la presenza di un “comodato gratuito” che in quanto tale non realizza l’effetto distorsivo rispetto alle finalità tutelate dalla norma, in quanto il bene non viene utilizzato per una finalità economica (come in caso di locazione).

 

4. Il diritto alla esenzione IMU in presenza di comodato tra enc prima e dopo il 2020

La recente norma di interpretazione autentica 2023 interviene sulla “nuova Imu” (l.160/2019) che dal 2020 ha previsto la necessità che gli immobili oltre che posseduti siano anche utilizzati dallo stesso ente non commerciale che rivendica l’esenzione IMU (come sostenuto da una parte della giurisprudenza anche con riferimento all’IMU ante 2020).
La norma di riferimento (art. 7 d.lgs. n. 504/1992), ai fini dell’esenzione, fino al 2020 prevedeva infatti solo la necessità dell’utilizzo dell’immobile da parte di un enc. L’interpretazione autentica permette pertanto di assicurare la continuità di esenzione (anche dall’anno 2020 in poi) per gli immobili che ospitano le attività meritorie svolte in modo indiretto.
Va sottolineato che il diritto all’esenzione, in presenza di attività svolta in modo indiretto, non dipende da alcuna previsione regolamentare comunale e spetta all’enc proprietario sin dall’entrata in vigore dell’IMU (come riconosciuto dalla CGT Toscana).

 

5. Il rimborso dell’IMU versata per gli immobili concessi in comodato

Come detto, per i giudici di appello toscani (con la sentenza CGT II grado Sez. 4 n. 510/2024) le norma di interpretazione autentica del 2023 (art. 1 comma 71 l. 213/2023), pur riguardando la nuova IMU del 2020 (art. 1 c.759 legge n. 160/2019), si applica anche all’IMU relativa agli anni dal 2012 al 2019.
Gli enti non commerciali che hanno pagato l’IMU, o che sono stati costretti a farlo, per immobili concessi in comodato gratuito ad altri soggetti strutturalmente o funzionalmente ad essi collegati, possono richiedere il rimborso di quanto corrisposto.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 166 della Legge 296/2006 “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento… L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”
La recente sentenza della CGT Toscana risulta particolarmente rilevante anche per i numerosi contenziosi pendenti in materia.

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