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Entro il 16 marzo 2022 obbligo di trasmissione dei dati riguardanti le liberalità ricevute nel 2021

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Entro il 16 marzo 2022 obbligo di trasmissione dei dati riguardanti le liberalità ricevute nel 2021

Le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS (comprese odv e coop sociali), con entrate superiori al milione di euro, entro il prossimo 16 marzo devono trasmettere telematicamente alla Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liberalità ricevute da persone fisiche nel corso del 2021.
Il MEF con il DM 3/2/2021 aveva previsto al facoltatività di tale invio per le liberalità ricevute nel corso del 2020.
Da questo 2022 (anno di imposta 2021) la trasmissione telematica dei dati, di cui al DM 3/2/2021, diviene obbligatoria per i soggetti indicati all’art. 1 del DM con entrate superiori al milione di euro.
Dal 2023 (anno di imposta 2022) l’obbligo riguarderà una platea molto più ampia di soggetti, dato che il tetto di esenzione sarà “abbassato” a 220.000,00 euro di entrate.
Gli enti devono trasmettere i dati anagrafici e il codice fiscale dei contribuenti persone fisiche che hanno effettuato liberalità deducibili o detraibili nel corso dell’anno precedente con mezzi tracciabili (banca, posta…).
Come per tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione dei redditi “pre-compilata”, il contribuente può “opporsi” all’invio telematico dei dati da parte del beneficiario della erogazione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Agenzia delle Entrate.
I soggetti “obbligati” a tale adempimento (aps e onlus, comprese le cooperative sociali, con entrate superiori al milione di euro) devono prestare attenzione pertanto alla prossima scadenza del 16/3/2022 e ottemperare, entro tale data, all’invio telematico dei dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2021 da persone fisiche.
Per tutti gli altri enti (con entrate superiori a 220.000,00 euro) il medesimo obbligo decorrerà dal prossimo anno (entro 16/3/2023) e riguarderà le liberalità ricevute nel presente anno 2022.

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