Novità dal Ministero per i soci volontari di cooperative sociali
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMI) in data 20/6/2024 ha emanato la nota prot. 36921 con la quale ha sostanzialmente “sconfessato” quanto sostenuto 14 mesi fa.
Con la nota prot. 104669 del 3 aprile 2023 il MIM aveva infatti precisato di non considerare i soci volontari di cooperative sociale quali “soci cooperatori”.
Ai sensi dell’art. 2542 comma 3 del Codice Civile la maggioranza dei consiglieri di amministrazione delle cooperative deve essere costituito da soci cooperatori.
Alla luce della nota del 3/4/2023 i soci volontari delle cooperative sociali non potevano pertanto essere conteggiati tra i soci “utili” a garantire la maggioranza di cui all’art. 2542 cc.
Adesso il MIM, con la nota del 20/6/2024 inviata ai Revisori e alle centrali cooperative, ha cambiato orientamento, precisando che nelle cooperative sociali il Consiglio di Amministrazione possa essere composto anche “da soli soci volontari” (purchè partecipino realmente alle adunanze del cda e diano un contributo effettivo alle decisioni e alle scelte gestionali).
Indirettamente così il MIM ha riconosciuto che anche i soci volontari possono essere considerati soci cooperatori ai fini di cui all’art. 2542 comma 3 del Codice Civile.
Si tratta di un ripensamento certamente di grande importanza per le cooperative sociali.
Con l’occasione pare comunque opportuno ribadire che, ai sensi della legge n. 381/1991, i soci volontari:
- non possono superare il 50% di tutti i soci di una cooperativa sociale;
- devono essere iscritti nel libro soci come soci volontari;
- devono svolgere attività gratuita a beneficio della collettività;
- devono essere assicurati INAIL da parte della cooperativa.
Nelle cooperative, di qualunque natura, è inoltre necessario che tra la società e i soci vi sia un effettivo scambio mutualistico.
Nelle cooperative sociali che gestiscono servizi educativi e scolastici lo scambio mutualistico tra società e soci avviene di norma o attraverso la fornitura di un servizio (soci fruitori) o attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (soci lavoratori).
I soci che non sono più né fruitori, né lavoratori, né volontari, né sovventori… non potrebbero pertanto rimanere soci della cooperativa sociale.
La recente nota del MIM contiene pertanto un’importante precisazione per le cooperative sociali, nelle quali i soci volontari sono una presenza molto significativa, che contribuisce a documentare la finalità di interesse generale perseguita.
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