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Dovere di esclusività del pubblico dipendente

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Dovere di esclusività del pubblico dipendente

1. Introduzione. 2. Articolo 53 D. Lgs. 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. 3. L’autorizzazione all’esercizio di attività compatibili. 4. Le sanzioni per l’esercizio di attività non autorizzata. 5. Il personale docente.

1. Introduzione

Oltre ai noti casi a cui al funzionario pubblico vengono contestati danni erariali per milioni di euro, di recente la Corte dei Conti si occupa con maggiore frequenza dei danni alla finanza pubblica arrecati all’amministrazione dallo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte del pubblico funzionario.

In particolare, si riscontra un incremento delle contestazioni da parte delle procure regionali contabili ai pubblici dipendenti, relative anche a modiche somme, per aver omesso di richiedere l’autorizzazione necessaria ad esercitare un’attività secondaria.

Il pubblico dipendente ha, infatti, un dovere di esclusività nell’esercizio della prestazione lavorativa nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, nascente dalla Carta Costituzionale.

L’art. 98 della Carta Fondamentale statuisce che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

In precedenza all’emanazione della Costituzione con il Regio Decreto n. 693 del 22 novembre 1908, recante “Approvazione del T.U. delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili”, era già disciplinato nel nostro ordinamento l’istituto delle incompatibilità degli impiegati statali.

Il dovere di esclusività del pubblico funzionario, ossia il dovere di eseguire la propria prestazione lavorativa retribuita solo in favore dell’amministrazione, risponde ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.

Tale dovere mira a perseguire, inoltre, il prestigio della funzione amministrativa.

Il dovere di esclusività impone al pubblico dipendente di riservare le proprie energie lavorative ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione di appartenenza, non potendole dissipare esercitando ulteriori attività, che lo distolgano dal dovere di collaborazione che egli deve al proprio datore di lavoro.

A livello europeo anche l’ordinamento francese prevede il dovere di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Nel nostro ordinamento il dovere di esclusività, essendo previsto a livello costituzionale, non può essere derogato né dalle parti né dai contratti collettivi, ma può essere regolato dal solo Legislatore.

Nel sistema italiano analogo dovere di esclusività non sussiste nell’ambito dell’impiego privato.

Per tale ultimo settore, infatti, il codice civile stabilisce che lo svolgimento di un’attività secondaria è ammesso e vieta solo lo svolgimento di attività che si pongono in concorrenza con quella del privato datore di lavoro.

Infatti, in solo in tale ipotesi il dipendente privato potrà incorre in una responsabilità disciplinare.

 

2. Articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”.

L’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 rappresenta la norma generale in materia.

Tale disposizione, al primo comma, richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, secondo il quale: “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.

Gli incarichi connotati dai caratteri della abitualità e professionalità, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.

Il carattere della professionalità è ravvisato nella continuità e non occasionalità dello svolgimento della professione, anche qualora la stessa sia svolta in maniera esclusiva.

La mera iscrizione ad un albo professionale, infatti, non risulta vietata dalla legge, ma accade con frequenza che le singole regolamentazioni degli enti professionali prescrivono, ai fini della valida iscrizione e permanenza nell’albo o ordine, l’esercizio continuativo dell’attività professionale. Indice sintomatico della abitualità dell’attività secondaria esercitata in modo continuativo è l’apertura della partita I.V.A..

Con riferimento alle cariche in società – sia di persone che di capitali -, al pubblico dipendente è vietato ricoprire ruoli di amministrazione e di gestione.

Risulta, quindi preclusa al pubblico dipendente la possibilità di assumere cariche sociali di amministratore, consigliere e sindaco.

Invece, allo stesso è concessa la possibilità di assumere la qualifica di socio nelle società di capitali, senza alcuna autorizzazione, e nelle società in accomandita semplice la posizione di socio accomandante.

Nelle società cooperative la giurisprudenza prevalente ritiene che non si pone il problema di incompatibilità, ma qualora la società cooperativa persegua oltre allo scopo mutualistico anche quello di lucro, bisognerà valutare la prevalenza dello scopo mutualistico e l’impegno del pubblico dipendente nell’assolvimento dell’incarico.

Dopo aver sancito le attività incompatibili assolute, l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede una deroga per il personale con contratto con regime orario part-time con una percentuale inferiore al 50% e che mantengano efficacia alcune disposizioni previgenti relative a particolari categorie di dipendenti.

In particolare, restano ferme le previsioni concernenti i docenti delle scuole medie superiori di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 e 676 del D. Lgs. 297/1994, i dipendenti degli enti lirici di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della L. 498/1992 ed infine il personale sanitario di cui all’articolo 4, comma 7, L. 412/1991.

Ulteriore tipologia di incompatibilità all’esercizio dell’attività secondaria è individuata nella presenza di un conflitto di interessi fra lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l’amministrazione e l’attività ulteriore.

Fra le situazioni di conflitto di interessi sono state individuate specifiche ipotesi, meramente descrittive e non tassative, dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

A prescindere dalla consistenza dell’orario lavorativo tutti gli incarichi che anche solo in via meramente potenziale potrebbero interferire con l’attività ordinaria del pubblico dipendente, con riguardo alle modalità, al tempo, alla durata o al ruolo professionalmente ricoperto sono da considerarsi vietati e, quindi, non autorizzabili.

Tradizionalmente il dovere di esclusività non operava in relazione a prestazioni di tipo gratuito, quali lo svolgimento di attività di volontariato.

Con il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), però, è stato introdotto l’obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all’amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno. Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazioni le adesioni a partiti politici o ad organizzazioni sindacali (articolo 5 del D.P.R. 62 del 16/04/2013).

L’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, infine, al comma sei, elenca alcune attività retribuite che il pubblico dipendente può esercitare senza previa autorizzazione. Fra queste ultime vi rientrano: la collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie e simili; l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

 

3. L’autorizzazione all’esercizio di attività compatibili.

Il dovere di esclusività non è stato interpretato in senso inderogabile dal Legislatore, essendo presenti nell’ordinamento eccezioni alla sua operatività.

Al pubblico dipendente viene, infatti, concessa dalla legge la possibilità di esercitare un’attività secondaria. Per esercitare tale attività, però, egli deve ottenere l’autorizzazione disciplinata dal comma 10 dell’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione il pubblico dipendente può esercitare liberamente l’attività secondaria purché non interferisca con i doveri dell’ufficio a cui è preposto.

In mancanza di tale autorizzazione, o in violazione della stessa, invece, il pubblico dipendente, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, può essere chiamato a rispondere dei danni causati all’amministrazione davanti al giudice contabile.

Con riguardo all’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione è necessario chiarire sin da subito che il datore di lavoro privato o pubblico che intende conferire l’incarico deve richiederla all’amministrazione di appartenenza.

In mancanza di tale richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata dallo stesso lavoratore.

Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività ulteriore, il Dirigente dell’amministrazione di appartenenza dovrà verificare, in primo luogo, se l’attività di cui si chiede il beneficio allo svolgimento risulta essere in conflitto di interessi.

Infatti, come chiarito sopra, al pubblico dipendente è preclusa in assoluto la possibilità di svolgere attività che collidano, anche in via meramente potenziale, con la prestazione lavorativa resa per l’amministrazione di appartenenza.

La giurisprudenza contabile ha puntualizzato che l’autorizzazione prescritta dall’articolo 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001 è finalizzata a verificare in concreto la compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego.

In particolare, l’autorizzazione è volta a verificare se l’incarico possa ingenerare, anche solo in via potenziale, una situazione di conflittualità con le funzioni pubbliche svolte, nonchè la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza, la occasionalità o saltuarietà della prestazione.

“Come chiarito puntualmente dalla giurisprudenza contabile l’autorizzazione prescritta dall’art.53, co.7 è finalizzata a verificare in concreto: a) se l’espletamento dell’incarico, già prima della L. n. 190 del 2012 (e del d.P.R. n.62 del 2013, che esaltano l’antico e già preesistente problema dei conflitti di interesse) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza (problema particolarmente delicato nel comparto Sanità); b) la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta; c) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro ovvero l’impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato; d) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno; e) specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all’insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente); f) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato (Corte dei conti, sez. Giur. Lombardia n. 233/2014)” (Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte, n. 78/2015).

“Introduzione di un obbligo di “versamento” dei compensi indebitamente percepiti all’Amministrazione d’appartenenza, con la finalità di determinare la “sostanziale disutilità della prestazione dal dipendente pubblico così effettuata in favore di terzi (nel senso della vanificazione dell’impegno dal medesimo profuso in ragione della previsione della spogliazione dei proventi relativi)” (Corte dei Conti, Sez. Marche n. 28/2013).

In secondo luogo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il dirigente dovrà valutare in concreto se attraverso l’attività secondaria il pubblico dipendente trae utilità dirette o indirette dal proprio status di funzionario pubblico.

Infatti, al pubblico dipendente è preclusa la possibilità di utilizzare la propria qualifica lavorativa pubblica per garantirsi occasioni che in caso contrario non avrebbe la possibilità di raggiungere.

Tale seconda condizione (da verificare in concreto caso per caso) se sussistente lederebbe il prestigio e l’immagine dell’amministrazione.

Nel caso in cui l’incarico di cui si chiede l’autorizzazione venga espletato presso un soggetto privato, l’amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta e, in caso di silenzio, l’autorizzazione si intende negata.

Nel caso in cui l’incarico di cui si chiede l’autorizzazione, invece, venga espletato presso altra amministrazione pubblica, l’autorizzazione deve essere rilasciata previa intesa fra le due amministrazioni e decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, si intende accordata.

Qualora l’autorizzazione sia accordata, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso al pubblico dipendente i soggetti pubblici o privati devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dello stesso.

 

4. Le sanzioni per l’esercizio di attività non autorizzata.

In caso di mancata richiesta dell’autorizzazione da parte del datore che riceve la prestazione del dipendente pubblico, le sanzioni sono diversificate in base alla natura pubblica o privata del soggetto.

Per il datore di lavoro privato l’art. 53, comma 9, D. Lgs. 165/2001, rinviando all’art. 6, comma 1, D.L. n. 79 del 28-3-1997, stabilisce che, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

Tali somme sono riscosse dal Ministero delle Finanze, e non dall’amministrazione datrice di lavoro.

La sanzione irrogata al datore di lavoro privato, pertanto, è qualificabile come illecito amministrativo che viene accertato dal Ministero delle Finanze e punito con una sanzione amministrativa.

Parte della giurisprudenza contabile ha evidenziato il fondamento “repressivo-preventivo” della sanzione di cui all’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001.

“Introduzione di un obbligo di “versamento” dei compensi indebitamente percepiti all’Amministrazione d’appartenenza, con la finalità di determinare la “sostanziale disutilità della prestazione dal dipendente pubblico così effettuata in favore di terzi (nel senso della vanificazione dell’impegno dal medesimo profuso in ragione della previsione della spogliazione dei proventi relativi)” (Corte dei Conti, Sez. Marche n. 28/2013).

La sanzione irrogata al datore di lavoro pubblico, invece, non è costituita da una sanzione pecuniaria irrogata in capo all’amministrazione, bensì da una responsabilità di tipo disciplinare imputata al dipendente pubblico che ha conferito l’incarico.

In tale ultima ipotesi l’atto di autorizzazione rilasciato dal responsabile del procedimento è considerato nullo.

Al dipendente pubblico che ha omesso di chiedere l’autorizzazione, oltre all’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, potranno essere richiesti i compensi ricevuti indebitamente da parte dell’amministrazione.

Infine, il pubblico dipendente potrà essere chiamato a rispondere avanti alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa.

In passato poteva essere richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale al dipendente pubblico, in particolare il danno all’immagine, ma solo qualora il fatto illecito (prestazione lavorativa in favore di terzi senza previa autorizzazione) fosse stato divulgato tramite i mass media.

La normativa attuale, invece, prevede che l’azione per il risarcimento del danno all’immagine sia esercitabile nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 L. 97/2001, il quale fa riferimento alle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I, titolo II, Libro III del codice penale.

In caso di incompatibilità assoluta, il dipendente verrà previamente diffidato a cessare la situazione di incompatibilità entro 15 giorni.

Nel caso in cui non ottemperi alla diffida il dipendente decade dall’incarico.

In caso di cessazione della situazione di incompatibilità, invece, il suo comportamento avrà rilievo solo sul piano disciplinare.

Sotto il profilo disciplinare, nei confronti del pubblico dipendente verrà aperto un procedimento disciplinare con la garanzia del contraddittorio e la sanzione finale irrogata potrà anche essere quella del licenziamento per giusta causa.

Si segnala infine che le pubbliche amministrazioni, dal 2013, sono tenute alla pubblicazione di un elenco attestante gli incarichi conferiti, anche a titolo gratuito, e le autorizzazioni rilasciate ai propri dipendenti, con la precisa indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

 

5. Il personale docente.

L’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 e 676 del D. Lgs. 297/1994 continuano ad applicarsi.

Tali norme riguardano il cumulo di impieghi del personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti con contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale (articoli 267, comma 1, 273 e 274 del D. Lgs. 297/1994 ) e del personale docente (508 del D. Lgs. 297/1994).

L’articolo 508 del D. Lgs. 297/1994 (“Incompatibilità”) afferma che “al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto” e che nel caso in cui il docente assuma lezioni private ad alunni non del proprio istituto scolastico è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside (oggi Dirigente Scolastico).

Tale norma, poi, prescrive che: “nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto”.

Al comma 10 la norma prescrive le incompatibilità assolute per il personale docente (“Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”).

Infine, al comma 15 della disposizione in esame è previsto che: “al personale docente e’ consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’ orario di insegnamento e di servizio”.

La disposizione normativa in esame è volta a salvaguardare il buon andamento dell’istituzione scolastica e ad evitare l’insorgenza di un potenziale conflitto di interessi.

Questa norma detta criteri sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato, sia per coloro che lavorano con contratto a tempo determinato.

Tuttavia, occorre interpretare tale disposizione in combinato disposto con l’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, che esclude espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quello a tempo pieno.

Pertanto, i docenti assunti a tempo indeterminato che svolgono il proprio incarico in regime part time (anche a seguito di trasformazione) possono chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per esercitare ulteriori attività lavorative secondarie che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e che non siano incompatibili con le attività dell’istituzione scolastica di appartenenza.

Alla luce della normativa vigente l’impiego del personale docente risulta incompatibile con lo svolgimento di: attività imprenditoriale (“l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione”); impieghi alle dipendenze di privati o cumulo di impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge; ricoprire cariche in società costituite a fine di lucro (quindi assumere la qualità di socio in società di persone, salvo il caso di socio accomandante nelle s.a.s., ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali).

Il personale in regime di part-time con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, qualora non sussistano nel caso concreto potenziali situazioni di conflitto di interessi e non siano pregiudicate le esigenze di servizio.

Comments (23)

  • dott. giovanni p. rispondere

    Buongiorno, siete specializzati anche per i casi di giudizi davanti alla corte dei conti in ipotesi di danno erariale per contestazioni relative all’esercizio di attività definite come incompatibilità assolute ma svolte a titolo gratuito? Mi è stato contestato un danno erariale relativo sia al possesso della partita iva per un periodo in cui non avevo richiesto l’autorizzazione, sia per consulenze tecniche che comunque secondo il regolamento dell’ente potevo legittimamente svolgere senza autorizzazione ed anche una incompatibilità assoluta perchè per un breve periodo ho esercitato la carica di amministratore di una società, ma sempre a titolo gratuito e svolgendo in maniera completa i miei doveri di ufficio verso l’ente.

    23 Settembre 2017 a 11:35
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Gent.mo dott. Giovanni P.,
      Sì ci occupiamo anche di casi come quello da lei prospettato.
      La questione del regime delle incompatibilità va valutata caso per caso poiché molto spesso ci sono situazioni “limite” e non tutti i casi sono identici.
      Siamo disponibili a fissare un incontro per valutare il suo caso specifico e solo dopo un’attenta analisi sia del fatto storico che delle prove di cui è in possesso la procura potremo consigliarle quale sia la strada migliore da seguire.
      Cordiali saluti
      Avv. Maria Cristina Fabbretti

      26 Settembre 2017 a 10:11
  • Francesco Fasolino rispondere

    Gent.le Avv. Maria Cristina Fabbretti,

    a contattarLa è Francesco Fasolino, Insegnante di Sostegno con sottoscrizione di un contratto a tempo determinato, in regime full-time.
    Il quesito che Le pongo è il seguente.
    Può un Docente svolgere attività in regime full-time e, contemporanemente, di lavoro subordinato ma esclusivamente in territorio Extranazionale (ad esempio, un Frontaliere) ?

    Nell’auspicio di essere stato chiaro nell’esposizione e in attesa di un Suo riscontro, La ringrazio molte per la Sua attenzione e Le porgo gentili saluti.

    Francesco Fasolino

    17 Aprile 2018 a 15:05
  • Loris rispondere

    Gentil.mi,
    Vi chiedo un aiuto nell’interpretazione della norma art.53 dlgs 165 2001. Presto sarò assunto da un ospedale pubblico come infermiere (Cat D) e mi è stato richiesto espressamente alla luce dell’art 53 di chiudere p.iva aperta 3 anni fa in regime forfetario. Preciso che provengo dalla stessa azienda ma in territorio diverso (sempre Lombardia) e qui non mi hanno sollevato problemi al riguardo, bastava chiaramente non fatturare.
    Il commercialista riferisce che perderei le agevolazioni fiscali chiduendola qualora la volessi utilizzare al termine del contratto di qualche mese da loro proposto. Ribadisce inoltre che nessuna norma prescrive la “chiusura della p.iva” basta non avere altri rapporti lavorativi con altri.
    Conferma questo? Quale tesi potrei far valere per difendere la non chiusura della p.iva?

    14 Maggio 2018 a 17:34
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Buongiorno, l’art. 53 del TUPI richiama l’art. 60 del DPR 3/1957 il quale prevede i seguenti casi di incompatibilità:
      “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”.
      Pertanto, essendo il possesso di P.IVA riconducibile allo svolgimento di attività professionale in modo continuativo ed abituale per tale motivo le chiedono la dichiarazione.

      Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

      18 Maggio 2018 a 16:13
  • Francesco Fasolino rispondere

    La ringrazio molte per l’attenzione nonchè per la considerazione nei riguardi del proprio quesito (17 Aprile a.c.), Avv. Fabbretti.

    Saluti.

    Francesco Fasolino

    24 Maggio 2018 a 15:53
  • Marco rispondere

    Buongiorno,
    Sono un dipendente comunale, ho richiesto l’autorizzazione a svolgere un “secondo lavoro” per 12 ore settimanali ( come previsto dal mio contratto ).
    La ditta dove dovrei lavorare mi offre un contratto a tempo indeterminato.
    Ho chiesto all’amministrazione il rilascio dell’autorizzazione, ma non sono convinti che si possa rilasciare essendo un contratto a tempo indeterminato.

    19 Luglio 2019 a 12:30
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Gent.mo Marco, se Lei ha un contratto part-time con orario inferiore al 50% con l’amministrazione comunale non vi sono problemi per essere assunto a tempo indeterminato presso altra pa o datore di lavoro privato, salvo valutazione del conflitto di interesse. Diversamente occorre valutare meglio la specificità del caso e tenga presente che non si possono eccedere i limiti di ore settimanali previsti dalla legge. Cordialità. Avv. Maria Cristina Fabbretti

      23 Luglio 2019 a 18:11
  • Martino rispondere

    Buongiorno… attualmente ho un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato come dipendente amministrativo presso una società privata (……. snc) la quale si occupa di commercio e trasporto di beni.
    Molto probabilmente a settembre dovrò effettuare una supplenza annuale (fino al 30/6/2020 o 31/08/2020) come docente di istituto secondario di secondo grado nella stessa provincia dove vivo e lavoro.
    Nel momento in cui verrò chiamato sarò costretto a dimettermi dall’azienda dove attualmente lavoro o posso mantenere il rapporto di lavoro casomai passando dal full al part-time? (per l’azienda non c’è nessun tipo di problema a ridurre l’orario durante la supplenza).
    Gentili saluti.

    7 Agosto 2019 a 14:00
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Buongiorno, il contratto presso un datore di lavoro privato e uno pubblico possono essere compatibili in assenza di conflitto di interesse, in ipotesi di contratto con il datore di lavoro pubblico inferiore al 50% dell’orario full time (quindi nel caso di docente della secondaria 9 ore) e di non superamento della soglia oraria settimanale dell’orario lavorativo prevista dal legislatore.
      Cordiali saluti.
      Avv. Maria Cristina Fabbretti

      8 Agosto 2019 a 15:55
      • Silvano rispondere

        Buongiorno dott.ssa,
        io sono nella stessa situazione di Martino, impiegato nel privato full time, e il 16 ottobre ho ricevuto la convocazione, da un istituto superiore, per una supplenza di matematica per 8 ore, fino al 20 dicembre. La dirigente però non mi dà l’incarico perché è convinta dell’incompatibilità dei due rapporti di lavoro. Sostiene che l’incompatibilità è avvalorata dal fatto che io abbia già un rapporto di lavoro nel privato e aggiunga l’impiego nel pubblico. Se partissi dal pubblico, con part-time al 50%, secondo la DS ci sarebbe solo la necessità dell’autorizzazione da parte del dirigente come unico “scoglio” da superare.
        Io l’anno scorso ho insegnato, sempre matematica, in un altro IIS della stessa città per 9 ore settimanali, ma lei questo lo considera addirittura un errore. Nel mio caso non c’è conflitto di interessi, inoltre la mia azienda non si è opposta quando, l’anno scorso, ho chiesto se potevo prendere la supplenza, anche perché parliamo di serale, quindi orario di lavoro senza sovrapposizioni. Per i consigli di classe l’anno scorso ho preso ferie dal mio primo lavoro.
        Le chiedo, cosa potrei opporre alla dirigente per convincerla a darmi la supplenza? Ci sono sentenze o pubblicazioni che possano fugare ogni dubbio ad un soggetto fermamente convinto dell’incompatibilità? Tra l’altro le classi, tra cui una 5^, fino a qualche giorno fa erano ancora senza insegnante. Quindi sta causando anche un danno ai suoi studenti.
        La ringrazio in anticipo per la sua attenzione e le porgo cordiali saluti

        9 Novembre 2019 a 0:04
        • Maria Cristina Fabbretti rispondere

          Buongiorno, il problema principale è che lei ha un impegno full time. Se avesse avuto un impiego part time nel privato non ci sarebbero stati problemi.

          11 Novembre 2019 a 14:03
  • Sebastiano Nané rispondere

    Salve sono un dipendente comunale a tempo indeterminato part-time 20 ore da 8 anni, (non per mia volontà ma per volontà dell’amministrazione comunale che non ha intenzione a trasformare il contratto in ful time) e contemporaneamente sono docente in 3 fascia. Probabilmente quest’anno mi offriranno una cattedra di 18 ore con incarico annuale. Chiederò al Comune di svolgere il part-time 18 ore settimanali e a scuola accetterò l’incarico per 9 ore settimanali non superando così il 50% delle ore in entrambi enti pubblici. Domanda: è possibile avere 2 lavori part-time in 2 enti pubblici? Può il dirigente scolastico impedire ad un già lavoratore part-time (che prova ad ottenere un lavoro full time) di lavorare accettando 9 ore su 12? Grazie! Sebastiano Nané

    28 Agosto 2019 a 2:23
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Buongiorno,
      possono essere stipulati due contratti part-time, entrambi inferiori al 50% del tempo pieno, in assenza di autorizzazione da parte dei dati di lavoro pubblici.
      Quindi se lei è un docente della scuola secondaria può accettare un incarico a scuola per massimo 9 ore (se esiste tale orario negli spezzoni che residuano).
      Cordiali saluti
      Avv. Maria Cristina Fabbretti

      28 Agosto 2019 a 10:34
  • francesco rispondere

    Buongiorno,
    sono un collaboratore scolastico a t.i. dal 2014 ho aperto una società con i miei figli per potergli dare un lavoro, naturalmente nella società io ero presidente e amministratore delegato, e mia moglie vice, senza nessun compenso, ignaro che non si potesse fare e che ci fosse incompatibilità, ne notaio o commercialista mi ha suggerito il contrario.
    Ora da un controllo sono stato oggetto di contestazioni da parte dalla finanza, tutti i controlli del caso non hanno trovato compensi, ma ora l’amministrazione (usr) ci ha convocati per un contraddittorio e per irrorare una sanzione disciplinare.
    Essendo in totale buona fede, non aver introitato compensi, aver aiutato i miei figli altrimenti non era possibile aprire l’attività che ancora ci lavorano, aver subito uscito dato le dimissioni con le cariche, aver espletato sempre il mio lavoro a scuola in modo esemplare, secondo lei cosa mi potrebbe accadere dopo aver commesso una leggerezza di questo genere?
    Grazie
    Cordiali saluti

    28 Agosto 2019 a 9:06
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Buongiorno,
      le ipotesi sono varie e dipendono soprattutto dalle dichiarazioni che lei ha sottoscritto in sede di assunzione e che potrebbero avere rilievo sotto il profilo penale. Con riguardo al profilo disciplinare se lei si è già dimesso dalla carica la sanzione escludo possa essere comminata la sanzione del licenziamento in assenza di dichiarazioni mendaci. Le consiglio di rivolgersi ad un legale per tutelarla durante l’incontro con i funzionari dell’USR.
      Resto a disposizione, cordiali saluti.
      Avv. Maria Cristina Fabbretti

      28 Agosto 2019 a 10:41
  • Demetrio rispondere

    Buongiorno, in qualità di dipendente pubblico a tempo determinato (tempo pieno) posso quindi effettuare alcune saltuarie pubblicazioni in veste di illustratore (attività retribuita con una minima percentuale), senza incorrere in sanzioni e/o senza dover avvisare preventivamente l’ente?
    Grazie
    Cordiali saluti

    3 Settembre 2019 a 12:23
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Buongiorno,
      il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 prevede che gli incarichi retribuiti che il dipendente può svolgere in assenza di autorizzazione sono:
      a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
      b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
      c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
      d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
      e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
      f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
      f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

      Cordiali saluti

      4 Settembre 2019 a 15:51
  • Demetrio rispondere

    La ringrazio per la risposta.
    Ipotizzo quindi che illustrare un libro per l’infanzia possa rientrare nel caso “a”.

    Cordiali saluti

    12 Settembre 2019 a 14:06
  • luca rispondere

    Salve, sono un dipendente pubblico (ente locale) a tempo pieno e indeterminato. Mi trovo a dover considerare di svolgere un secondo lavoro per contribuire al bilancio familiare. Si tratterebbe di un lavoro “a chiamata” presso un pub, alla sera, solo nei week end e solo al bisogno (stando dentro ai limiti del legislatore). Pur avendo specificato questo e pur avendomi riconosciuto che non esistono conflitti di interesse (sono luoghi distanti e non confinanti e gli ambiti sono totalmente separati), la mia Amministrazione ha emesso un pre -parere negativo. Essendo anche giornalista, se avessi fatto una semplice richiesta di collaborazione con il pub il responso avrebbe potuto essere diverso?
    Grazie

    21 Settembre 2019 a 23:13
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Buongiorno,
      la collaborazione da lei indicata è un lavoro di tipo subordinato. Non può essere autorizzato dall’amministrazione perché il suo regime è di tempo pieno.
      Gli incarichi retribuiti che non necessitano di autorizzazione previsti dall’art. 53 sono: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

      24 Settembre 2019 a 16:06
  • francesco rispondere

    Francesco SCIALPI
    Buona sera avv. Maria Cristina Fabbretti, sono un dipendente pubblico (ente locale) a tempo pieno e indeterminato attualmente in regime di convenzione ex art. 14 CCNL 2004, tra l’amministrazione di appartenenza (Provincia) ore 15 settimanali e l’amministrazione utilizzatrice (Comune) 21 ore settimanali. Mi trovo a dover considerare di svolgere ore in più, per contribuire al bilancio familiare, per l’amministrazione utilizzatrice (Comune). Posso richiedere alla amministrazione di appartenenza (Provincia) autorizzazione ex art. 53 del D.lgs. 165/2001 per svolgere ore aggiuntive presso il Comune? e se si quante ore potrei effettuare?

    4 Ottobre 2019 a 18:17
    • Maria Cristina Fabbretti rispondere

      Buongiorno,
      non credo sia possibile procedere come indicato poiché, mi pare di capire, sarebbero ore di lavoro straordinario e non di incarichi aggiuntivi.

      6 Ottobre 2019 a 11:34

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