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DOCENTI – vincolo quinquennale di permanenza su posti di sostegno

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DOCENTI – vincolo quinquennale di permanenza su posti di sostegno

L’art. 127, comma 2, della legge n. 297/2014, dispone che: “I docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo 133 del presente testo unico”.

La norma sopra richiamata va correttamente interpretata alla luce della direttiva 1999/70/CE, la cui clausola 4 (Principio di non discriminazione) è stata interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-177/2010 dell’8.9.2011, nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva.

Nella stessa sentenza viene precisato che “Nell’ipotesi in cui un giudice nazionale, compresa una Corte Costituzionale, escludesse l’applicazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro al personale dell’amministrazione pubblica di uno Stato e/o permettesse disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici temporanei e i dipendenti pubblici di ruolo in mancanza di ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro, si dovrebbe concludere che una giurisprudenza siffatta sarebbe contraria alle disposizioni di tali atti del diritto dell’Unione e violerebbe gli obblighi che, nell’ambito delle loro competenze, incombono alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assicurare la tutela giuridica attribuita ai singoli dalle disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia”.

La normativa nazionale non può, quindi, prevedere, in assenza di ragioni oggettive, che non siano presi in considerazione i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente temporaneo.

Tale previsione sarebbe contraria alla previsione comunitaria del divieto di discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato poiché crea una disparità di trattamento in sede di valutazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale acquisita ai fini di una procedura di selezione interna.

La mancata parificazione fra l’attività di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o a tempo determinato, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pone quindi in conflitto con il principio di derivazione comunitaria di divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato.

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