Le cooperative devono adeguare i propri statuti a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018
La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) all’art. 1 comma 936 ha introdotto due importanti novità in materia amministrazione delle società cooperative (al fine di contrastare il fenomeno delle cd “false cooperative”).
1) E’ stato modificato l’art. 2542 del codice civile: nelle cooperative non è più ammissibile la figura dell’amministratore unico. Le cooperative infatti possono essere amministrate solo da “un organo collegiale formato da almeno tre soggetti” (art. 2542 cc secondo comma).
2) E’ stato modificato anche l’art. 2383 del codice civile: “Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi” (art. 2383 cc secondo comma).
Le cooperative nei cui statuti sono previste le possibilità oggi precluse dalla legge (amministratore unico e mandato più lunghi di tre esercizi) sono tenute ad adeguare i propri statuti anche se non si stanno avvalendo di tale clausole (ì anche cioè se sono dotate di un consiglio di amministrazione con almeno tre componenti che resta in carica per non più di tre esercizi).
La norma non prevede un termine entro il quale deliberare l’adeguamento statutario.
E’ consigliabile provvedervi senza indugio (ad es in occasione della prossima assemblea di approvazione del bilancio, per chi ha esercizi sociali coincidenti con l’anno solare, o, comunque, entro il 2018).
Lascia un commento