Enti del Terzo Settore e accesso al 5xMILLE: accreditamento tramite il Runts
Il D.Lgs. n. 111 del 03/07/2017 (Disciplina dell’istituto del cinque per mille) ha operato una riforma dell’istituto del 5 per mille, la cui disciplina è stata poi completata dal Decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020.
Tra i soggetti beneficiari del 5 per mille rientrano gli “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore […], comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società” (art. 1, DPCM 23 luglio 2020 e art. 1 D. lgs. n. 111/2017).
QUANDO?
La disposizione poc’anzi menzionata ha validità “a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore” (art. 1, comma 2, DPCM 23 luglio 2020), operatività oggi prevista a partire 23 novembre 2021 (D.D. n. 561 del 26/10/2021).
Nello specifico, il DPCM 23 luglio 2020 prevede l’accreditamento per gli enti “iscritti […] nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille” (DPCM 23 luglio 2020, art. 3, co. 2).
Pertanto, a decorrere dal 24 novembre 2021 ed entro il 10 aprile 2022:
- gli enti già beneficiari della quota di 5 per mille, – per poter continuare ad usufruire del beneficio – dovranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS dichiarando espressamente, in sede di iscrizione allo stesso e per via telematica, l’intenzione di accreditarsi ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille;
- gli enti che non beneficiano del contributo del 5 per mille e che intendono iscriversi al RUNTS – ai fini dell’accesso al beneficio a decorrere dello stesso esercizio in corso – dovranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS dichiarando espressamente, in sede di iscrizione allo stesso e per via telematica, l’intenzione di accreditarsi ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille;
In ogni caso, l’ente interessato può accreditarsi anche successivamente all’iscrizione nel RUNTS, purché entro la data del 10 aprile di ogni anno ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso (art. 3, co. 1, DPCM 23 luglio 2020).
COME?
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
– redige e pubblica sul proprio sito web, entro il 20 aprile di ogni anno, l’elenco degli enti che risultano iscritti nel Registro Unico e che abbiano dichiarato (entro il 10 aprile) di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille (art. 3, co. 3, DPCM 23 luglio 2020)
- Il legale rappresentante di ciascun ETS:
– entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione (art. 3, co. 3, DPCM 23 luglio 2020).
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
– pubblica, entro il 10 maggio di ogni anno, l’elenco degli ETS iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascuno la denominazione, la sede e il codice fiscale (art. 3, co. 4, DPCM 23 luglio 2020).
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