Addebito della separazione e contributo al mantenimento
La Corte d’Appello, con sentenza pronunciata il 27.06.2018, riafferma il principio che la violazione dell’obbligo di fedeltà ha quale conseguenza la pronuncia di addebito della separazione.
Nel caso in oggetto, l’infedeltà è stata provata per testi e per tabulas, con la produzione della trascrizione di messaggi che venivano scambiati fra il coniuge e una terza persona, da un apparecchio in uso al primo.
Nel corso del processo, veniva sentito anche il titolare dell’utenza telefonica verso cui erano dirette le telefonate e i messaggi, il quale altro non ha potuto che confermare la circostanza che l’utenza telefonica fosse a lui riferibile.
La Corte ha poi significato che in tema di separazione dei coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constata, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
La presenza di litigi e incomprensioni fra i coniugi, non possono essere sintomatici di una definitiva e non più superabile crisi della coppia, tant’è che solo dopo la scoperta dell’infedeltà della moglie il marito si è deciso a richiedere la separazione.
Quanto al contributo al mantenimento, l’addebito della separazione rende impossibile il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento in favore del coniuge al quale la separazione è stata addebitata.
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