Ordinanza Decisoria EX ART 702 TER C. P. C. in tema di danno conseguente ai vizi presentati dall’opera oggetto di contratto di appalto
Il signor XY con contratto di appalto del23.11.13 commissionava alla ditta zw di tizio, convenuta, lavori da effettuare sul tetto dell’immobile di sua proprietà. La realizzazione dell’opera veniva a sua volta regolarmente subappaltata alla ditta pinco pallo. Terminati i lavori l’attore ravvisava e denunciava all’appaltatore gravi infiltrazioni di acqua in corrispondenza delle aree interessate ai lavori oggetto del contratto; quest’ultimo preso atto dei vizi per il tramite del subappaltatore interveniva più volte per tentarne la rimozione, non andata buon fine. L’attore quindi si rivolgeva ad altri operatori per l’esatta realizzazione delle opere e per il ripristino dei locali interessati alle infiltrazioni. Agiva poi in giudizio per chiedere sia di accertare la mancata esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto del contratto d’appalto e conseguentemente condannare la stessa la risarcimento dei danni, sia in subordine la riduzione del prezzo. La convenuta costituendosi eccepiva esclusivamente che la responsabilità per i vizi denunciati non ricadeva su di essa, ma esclusivamente sulla ditta subappaltatrice. Conseguentemente chiedeva in via preliminare di essere manlevata dalla terza chiamata e in conseguenza di essere estromessa dal giudizio e nel merito il rigetto delle pretese attoree o comunque la riduzione della somma da pagare tenuto conto della responsabilità della subappaltatrice, che, regolarmente chiamata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Trattandosi i questioni esclusivamente di diritto, la causa veniva decisa senza espletamento di attività istruttoria. Il tribunale preliminarmente ha rigettato la domanda di estromissione della subappaltatrice. Detta richiesta non si fonda sul contratto di subappalto, concluso con la ditta pinco pallo, in quanto l’impegno di quest’ultima a risarcire ogni eventuale danno cagionato è una obbligazione assunta nei confronti della ditta zw, sua controparte e non direttamente nei confronti del committente, che risulta terzo rispetto a questo rapporto contrattuale. Inoltre i concreto svolgimento del rapporto ha visto il committente in diretta e costante comunicazione unicamente con la ditta zw per quanto riguarda la denuncia dei vizi e l’organizzazione degli interventi di ripristino, come provato dalla fitta corrispondenza intercorsa fra tizio e il signor XY a cui il signor Pinco Pallo rimaneva estraneo. Neppure il benestare esplicito del committente a che parte dei lavori fosse eseguita ad opera di terzi può valere a limitare (o escludere) la responsabilità dell’appaltatore, integrando solo il presupposto “eccezionale” di cui all’articolo 1656 c.c.
La domanda di risarcimento nei confronti di tizio è ammissibile e fondata; la mancata contestazione dei vizi accompagnata dall’accettazione di effettuare opere di ripristino (anche se materialmente svolte dal subappaltatore) va considerata quale tacito riconoscimento degli stessi, potendo questo avvenire per fati concludenti . inoltre risultano non contestate le fatture attinenti alle spese di ripristino sostenute dall’attore e quindi, ritenuto assolto l’onere
probatorio in capo all’attore, va accolta la domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla pretesa avanzata da tizio di essere tenuto indenne dal terzo chiamato si osserva quanto segue.
La richiesta si fonda sulle previsioni contrattuali di cui all’accordo fra tizio e la ditta pinco pallo; trattasi peraltro di inadempimento contrattuale in relazione al quale il risarcimento è pari a quanto tizio deve risarcire al signor XY. La mancata costituzione poi della ditta terza chiamata rende incontestati i fatti su cui la convenuta fonda la richiesta di manleva, essenzialmente documentali e consistenti nell’affidamento alla terza chiamata delle opere risultate difettose.
Le spese seguono la soccombenza.
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