Riforma terzo settore: le associazioni si possono trasformare in fondazioni
Una tra le più importanti novità introdotte dalla riforma del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) è senza dubbio la previsione di un nuovo articolo del Codice Civile : l’articolo 42 bis relativo a “trasformazione, fusione e scissione” di associazioni e fondazioni.
Secondo tale nuova norma, inserita nel Primo Libro Titolo II (“Delle persone giuridiche”)del Codice Civile: “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni” (articolo 42 bis Codice Civile).
Dopo anni di incertezze, dovute ad altalenanti orientamenti di prassi e giurisprudenza, oggi è quindi espressamente prevista dal Codice Civile la possibilità per una associazione di trasformarsi in fondazione.
Per addivenire a rendere efficace tale operazione straordinaria si deve seguire una determinata procedura e una serie di adempimenti (delibera direttivo con progetto di trasformazione e elenco creditori, delibera assemblea straordinaria soci per atto pubblico, iscrizione dell’atto di trasformazione nel registro delle persone giuridiche, decorrenza efficacia trasformazione dopo 60 gg dall’ultimo adempimento…) mutuati dal diritto societario (artt. 2498 e seguenti cc).
Due precisazioni conclusive:
– il “nuovo” art. 42 bis c.c. è già in vigore dal 2017;
– tale norma riguarda tutti i tipi di associazioni e fondazioni di cui al Primo Libro del Codice Civile, non solo quelli dotati di particolari qualificazioni (odv,aps, onlus..) o che acquisiranno la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) ex d.lgs. n. 117/2017.
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