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Importanti novità dalla legge di bilancio 2026 per l’esenzione IMU delle scuole paritarie

Importanti novità dalla legge di bilancio 2026 per l’esenzione IMU delle scuole paritarie

La legge di bilancio 2026, approvata dal Parlamento il 30 dicembre scorso, ha previsto un’importante novità a favore dell’esenzione IMU per le scuole paritarie.
Per fruire della esenzione IMU (art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504/1992) occorrono sia un requisito soggettivo (l’utilizzatore dell’immobile deve essere un ente non commerciale) che un requisito oggettivo (l’attività didattica deve essere svolta con modalità non commerciali).
Il MEF (con i DDMMM 26/6/2014, 24/4/2023 e 4/5/2024) ha sempre sostenuto che le attività di scuola paritaria erano svolte con modalità non commerciali se il corrispettivo medio (CM) percepito dal gestore era inferiore al costo medio studente (CMS) pubblicato annualmente dal MIM.
Molti Comuni, e diverse pronunce giurisprudenziali (anche della Suprema Corte di Cassazione), hanno ritenuto di discostarsi dalle istruzioni MEF, sostenendo che la retta della scuola paritaria non poteva ritenersi “simbolica” solo se inferiore al CMS.
È enorme il contenzioso sviluppatosi in questi anni tra gli enti non commerciali che gestiscono scuole paritarie e diverse amministrazioni comunali.
Finalmente il Parlamento italiano, con la legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 856 legge n. 199/2025), ha recepito in norma primaria quanto precisato dal MEF nei vari anni con le “istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU degli enti non commerciali” (approvate con i DDMM 26/6/2014, 24/4/2023 e 4/5/2024).

Il Parlamento ha approvato una norma di interpretazione autentica della disciplina IMU, garantendo così l’applicazione di quanto disposto con effetto dall’entrata in vigore della normativa IMU (dal 2012) e con possibili ripercussioni anche sulla normativa ICI (in vigore dal 1992 al 2011).
L’art. 1 comma 856 della legge n. 199/2025 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) ha infatti stabilito che: “L’art. 1 comma 759 lettera g) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all’art. 1 comma 2 della legge n. 212/2000, nel senso che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, di cui al DPR 917/1986 e successive modificazioni, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca.
In ogni caso non si da luogo al rimborso delle somme già versate.”

Le scuole paritarie potranno ora pretendere dai Comuni l’applicazione di quanto previsto dalla nuova norma di interpretazione autentica, che risulterà decisiva anche per la definizione delle numerose cause ancora pendenti.
Come previsto espressamente dall’ultimo capoverso dalla norma sopra riportata, chi ha già pagato l’IMU non potrà pretendere il rimborso di quanto versato.
Il parametro già utilizzato sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), secondo il quale se il CM è inferiore al CMS l’attività della scuola paritaria è svolta con modalità non commerciali, è oggi sancito dalla legge italiana.
E questa è sicuramente una buona notizia per tutte le scuole paritarie.

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