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Scuole paritarie: l’onere delle spese per l’insegnante di sostegno può essere posto a carico della famiglia dell’alunno

SCUOLE PARITARIE: L’ONERE DELLE SPESE PER L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PUO’ ESSERE POSTO A CARICO DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO

Scuole paritarie: l’onere delle spese per l’insegnante di sostegno può essere posto a carico della famiglia dell’alunno

Recentemente il Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, in una causa ove era parte un Istituto Scolastico paritario (difeso da questo Studio Legale) con la sentenza n. 14491/2022 pubblicata in data 6/10/2022 ha avuto modo di statuire che l’onere delle spese per l’insegnamento di sostegno in favore di un alunno iscritto ad una scuola paritaria può essere posto, anche parzialmente, a carico della famiglia dell’alunno medesimo in quanto non esiste nell’ordinamento giuridico italiano alcuna norma che inderogabilmente ponga l’onere a carico della scuola paritaria.
Il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma è di notevole interesse in quanto afferma la validità di quella prassi seguita da molte scuole paritarie di richiedere alle famiglie degli alunni un contributo per sostenere le spese dell’insegnamento di sostegno.

Il caso portato all’attenzione del Tribunale di Roma, più precisamente, era relativo alla richiesta avanzata dal padre di un alunno iscritto ad una scuola paritaria di pronunziare la nullità dell’accordo intercorso tra la madre dell’alunno e la scuola medesima in merito al pagamento di un contributo da parte della famiglia nei confronti della scuola per sostenere le spese dell’insegnante di sostegno per il proprio figlio disabile.
Secondo la tesi attorea, un accordo in tal senso era da considerarsi nullo per violazione di norme imperative di legge (in particolare, delle norme costituzionali e delle norme che disciplinano l’inclusione delle persone con handicap in ambito scolastico e che tutelano le stesse da ogni forma di discriminazione) le quali imporrebbero alle scuole paritarie il dovere di fornire l’insegnamento di sostegno senza alcun onere economico nei confronti della famiglia dell’alunno.
Tale tesi è stata rigettata dal Tribunale di Roma che ha, invece, accolto le difese dell’Istituto Scolastico paritario nei seguenti termini: “… Né invero tale accordo potrebbe considerarsi contrario a norme imperative di legge dovendosi intendere per norma imperativa quella che impone un comando, che non può essere derogato dai privati. Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna norma che inderogabilmente ponga a carico della scuola parificata l’onere del sostegno con divieto di compartecipazione ai costi da parte delle famiglie come peraltro accade nella maggioranza dei casi”.

In definitiva, vale sempre il noto brocardo latino secondo cui “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
E, nel caso di specie, la legge non vieta in alcun modo alle scuole paritarie di concordare con le famiglie degli alunni disabili una compartecipazione ai costi per l’insegnamento di sostegno.

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