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Ordinanze anti afa e responsabilità 231

Ordinanze anti afa e responsabilità 231

#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001

A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani

LE ORDINANZE ANTI-AFA PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CALDO

Viste le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” del 19.6.2025, elaborate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, ciascuna Regione italiana ha adottato specifiche ordinanze contingibili e urgenti, le c.d. ordinanze anti-afa, per contrastare le elevate temperature estive.
Le ordinanze stabiliscono precise prescrizioni a tutela della salute dei lavoratori, in particolare in quei settori dove il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno, come il settore agricolo, florovivaistico, dei cantieri edili e della logistica (limitatamente ai piazzali all’esterno).
Ad esempio, l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 30/06/2025, prevede il divieto lavorativo tra le 12.30 e le 16.00, dal 2 luglio fino al 15 settembre, nei cantieri, nei piazzali della logistica, in agricoltura e nel florovivaismo, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnala un livello di rischio “ALTO”.
Inoltre, con riferimento alle attività di pubblico servizio, l’ordinanza ER prevede l’obbligo per i datori di lavoro di adottare idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
Nella parte motiva, l’ordinanza ER prevede inoltre la possibilità da parte dei datori di lavoro di adottare, anche su istanza dei lavoratori, adeguate misure organizzative che evitino l’esposizione al sole nelle fasce orarie interessate (ad es.: riorganizzazione dei turni di lavoro; rotazione del personale; frequenti pause in zone ombreggiate; ecc.), nonché di effettuare la valutazione del rischio microclima e l’individuazione di misure di prevenzione secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo sopra citate.
Oltre all’Emilia-Romagna, si richiamano anche le ordinanze previste dalle altre Regioni, come l’ordinanza n. 348 del 1/7/2025 della Lombardia, l’ordinanza n. 34 del 1/7/2025 del Veneto, ecc.

 

IL MANCATO RISPETTO DELLE ORDINANZE ANTI-AFA E LA RESPONSABILITÀ 231 DELL’ENTE

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle ordinanze comporta le sanzioni di cui all’art. 650 c.p., che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206, se il fatto non costituisce più grave reato.
Chi può essere sanzionato? Il datore di lavoro che non sospende le attività nei giorni di rischio alto nella fascia oraria prevista (12.30-16.00) durante i lavori all’aperto, ma anche il lavoratore che, pur consapevole del divieto, rifiuti di fermarsi.
La mancata osservanza delle prescrizioni imposte dalle ordinanze può però avere rilievo anche ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In effetti, se il mancato rispetto dell’ordinanza anti-afa comporta un infortunio (es. colpo di calore grave o mortale), l’ente potrebbe essere chiamato a rispondere per il reato di omicidio colposo o lesioni personali colpose commesse con violazione di norme antinfortunistiche (art. 25-septies, D.lgs. 231/2001).
Cosa deve fare l’ente? Un’azienda responsabile deve inserire nei propri Modelli 231, protocolli di gestione del “rischio afa” (es. procedure per sospendere lavori, DPI contro stress termico, ecc.); attuare formazione specifica, fornire adeguati dispositivi e predisporre turni; integrare i DVR con valutazione del rischio microclima.
In tutti questi casi, l’OdV deve vigilare e documentare il recepimento e l’applicazione di quanto previsto dalle ordinanze anti-afa, ai fini della prevenzione (quantomeno riduzione dei rischi) dei reati colposi rilevanti ai sensi del decreto 231.

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