Il decreto “Terra dei fuochi” e la riforma dei reati ambientali
#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001
A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani
LA RIFORMA DEGLI ECO-REATI E L’IMPATTO SUL DECRETO 231
Con il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modifiche dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, sono state apportate rilevanti novità alla disciplina ambientale.
Il provvedimento incide direttamente sul Codice Penale, sul Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), nonché sul D.lgs. 231/2001, con un generale e complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio in materia di eco-reati.
Si possono così riassumere le modifiche apportate:
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, d.lgs. 152/2006):
è stato innalzato il trattamento sanzionatorio; - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1-bis e comma 3-bis, d.lgs. 152/2006):
sono state introdotte nuove condotte; - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006), Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006):
sono state riformulate le condotte ed è stato innalzato il trattamento sanzionatorio; - Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter, d.lgs. 152/2006):
è stata prevista una diminuzione di pena in caso di commissione colposa dei reati indicati in materia di rifiuti; - Impedito controllo (art. 452-septies c.p.), Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis, d.lgs. 152/2006), Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-ter, d.lgs. 152/2006), Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, d.lgs. 152/2006):
si tratta di nuovi reati inseriti nell’art. 25-undecies.
Cosa cambia per gli enti?
La riforma introduce un cambiamento di particolare rilievo: la disciplina ambientale – già regolata dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 – viene ulteriormente rafforzata mediante l’inasprimento delle pene e l’ampliamento dei reati presupposto.
Per le società diventa quindi essenziale procedere a un tempestivo aggiornamento del Modello 231 e dei protocolli in materia ambientale, al fine di prevenire i nuovi profili di rischio e assicurare un’efficace attività di controllo e vigilanza.
Sarà necessario procedere ad una rivalutazione complessiva dei rischi, verificando in concreto l’impatto delle nuove fattispecie ambientali e delle sanzioni più gravi introdotte dal legislatore.
In particolare, occorrerà:
- aggiornare il Modello 231, inserendo i nuovi reati presupposto e adeguando conseguentemente la Parte Speciale Ambientale;
- rivedere e aggiornare i protocolli operativi e le policy in materia ambientale;
- laddove esistenti, integrare i sistemi di gestione certificati (es. ISO 14001) con procedure di controllo e monitoraggio coerenti con il nuovo quadro normativo, assicurando un allineamento effettivo tra Modello 231 e sistemi certificati.
L’OdV svolgerà le attività di vigilanza sull’effettivo ed adeguato aggiornamento del Modello.

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