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I controlli sugli ETS: pubblicato il decreto attuativo con tutte le regole

I controlli sugli ETS: pubblicato il decreto attuativo con tutte le regole

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 settembre (GU n.214 del 15-9-2025) il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, avente ad oggetto la “Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’eserciziodelle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti delterzo settore.”

Scopo e Contesto del Decreto Ministeriale

Il Decreto del MLPS nasce dall’esigenza di dare piena attuazione al sistema di registrazione e controllo degli ETS previsto dal Codice del Terzo settore (D. lgs. n. 117/2017), in particolare dagli articoli 93 e 96, e al funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La finalità primaria dei controlli è esplicitamente dichiarata: essi sono esercitati nell’interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti del terzo settore. Il decreto stabilisce un sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio che coinvolge direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Uffici del RUNTS, ma prevede anche un ruolo cruciale per le Reti Associative Nazionali (RAN) e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).

È fondamentale sottolineare che il provvedimento salvaguarda l’attività di vigilanza già di competenza di altre amministrazioni, come quella in materia di lavoro e legislazione sociale (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e i controlli di natura finanziaria (Amministrazione finanziaria). Quest’ultima, in particolare, trasmetterà agli Uffici RUNTS gli eventuali elementi utili per valutare la cancellazione di un ETS. Sono altresì fatti salvi i controlli amministrativi e contabili degli enti pubblici che erogano risorse o concedono beni agli ETS, per verificarne il corretto impiego.

Soggetti Controllati ed Esclusioni

Il decreto si applica esclusivamente agli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, ossia: Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale; Enti filantropici; Reti Associative ed Altri Enti del Terzo Settore, inclusi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo.

Sono, invece, espressamente esclusi dai controlli previsti dal D.M. in commento: gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale (che sono sottoposti a vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 112/2017 in materia di Impresa Sociale); le società di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, per le quali continuano ad applicarsi le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi (D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220) e gli ETS sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del Codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Tipologie, Obiettivi dei Controlli e Soggetti autorizzati

Il D.M. distingue i controlli in “ordinari” e “straordinari”.

I controlli ordinari sono quelli programmati, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS interessati. Il Decreto stabilisce, poi, all’art. 10, co. 1, che il termine – treinnale – per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione dell’ETS nel RUNTS.

Ai fini dell’efficacia del predetto termine, in sede di prima applicazione, la data verrà individuata con apposito decreto dell’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero.

I controlli ordinari verificano specificatamente numerosi aspetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la corretta denominazione dell’ente, la compatibilità della forma giuridica, per gli enti associativi la presenza del numero minimo di soci, la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle norme del CTS, la redazione e il deposito dei bilanci e, ove previsto, del bilancio sociale, in conformità alle previsioni di legge e alle disposizioni attuative; l’effettivo svolgimento di attività di interesse generale (prevalentemente), la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori, il rispetto delle norme sul volontariato; la sussistenza del patrimonio minimo per gli enti in posesso della personalità giuridica.

In relazione ai controlli straordinari, questi sono disposti dal competente Ufficio del RUNTS ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su segnalazione di altre amministrazioni, o sulla base degli esiti dei controlli ordinari per esigenze di approfondimento, anche in base ai documenti già depositati al RUNTS da parte dell’Ente sottoposto al controllo. L’esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza triennale del successivo controllo ordinario, salvo diversa indicazione.

Le finalità dei controlli, siano essi ordinari o straordinari, sono molteplici e mirano ad accertare:

  • la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
  • il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
  • l’adempimento degli obblighi, anche di trasparenza, derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.

I soggetti responsabili dei controlli sono – oltre agli Uffici del RUNTS – i c.d. soggetti autorizzati (ai quali sono demandati gran parte dei controlli ordinari), ossia le Reti Associative Nazionali (RAN), i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) che abbiano ottenuto l’autorizzazione dal Ministero nonché altri diversi soggetti autorizzati a seguito della stipula di apposite convenzioni.

Il Processo di Controllo ed esiti

I controlli iniziano con una comunicazione, via PEC, all’Ente e si svolgono attraverso accertamenti documentali e, se necessario, tramite visite in loco presso la sede dell’ente, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la possibilità per l’ente di essere assistito.

Ad esito dei controlli possono verificarsi diverse ipotesi:

  • regolarità: in tal caso è prevista la sottoscrizione di un verbale senza rilievi e l’ente riceve un’attestazione di avvenuto controllo, pubblicata nel RUNTS.
  • irregolarità sanabili: l’ente viene invitato a regolarizzare la situazione entro un termine di 30-90 giorni. Se la regolarizzazione avviene, si procede con la sottoscrizione del relativo verbale.
  • irregolarità non sanabili o mancata regolarizzazione: il soggetto incaricato del controllo o l’Ufficio del RUNTS procedono con una proposta motivata di adozione del conseguente provvediment, dopo aver concesso all’ente un termine per osservazioni o controdeduzioni.

In caso di irreperibilità dell’ente, viene proposta direttamente la sua cancellazione dal RUNTS. L’Ufficio RUNTS, ricevuta la proposta, può disporre ulteriori approfondimenti, procedere con una nuova diffida nei confronti dell’Ente o avviare il procedimento di cancellazione dal RUNTS.

È importante sottolineare che in caso di mancato deposito di atti o documenti previsti ex lege, quale, a titolo esemplificatico, il bilancio dell’ente, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in capo agli amministratori in qualità di soggetti onerati del deposito degli atti e della completezza delle informazioni relativi all’ente (artt. 48 e 91 del CTS).

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