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Controlli sugli Enti del Terzo Settore: adottati i nuovi modelli di verbale ministeriali

Controlli sugli Enti del Terzo Settore: adottati i nuovi modelli di verbale ministeriali

Il quadro normativo: il Decreto Direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026

Con l’emanazione del Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i modelli ufficiali di verbale da impiegare nelle attività di vigilanza e controllo sugli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il provvedimento, a firma del Capo Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie, costituisce diretta attuazione dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 7 agosto 2025, n. 125, il quale regola forme, termini e modalità dell’esercizio della vigilanza, in attuazione dell’articolo 96 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

 

Tipologie di verbale adottate

Il Ministero ha predisposto tre distinti modelli di verbale, stabilendo che le risultanze delle verifiche debbano essere formalizzate esclusivamente al loro interno:

  • Modello di verbale per il controllo ordinario: impiegato per documentare i monitoraggi e le verifiche periodiche effettuate dagli Uffici del RUNTS, dalle Reti associative nazionali autorizzate e dai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) autorizzati; il controllo ordinario è condotto a scadenza triennale su tutti gli ETS interessati.
  • Modello di verbale per il controllo straordinario: destinato agli interventi condotti dagli Uffici del RUNTS su specifici aspetti o per verifiche di particolare rilevanza; il controllo straordinario è disposto ogni qualvolta si ritenga opportuno, anche su segnalazione di altre amministrazioni, o sulla base degli esiti dei controlli ordinari per esigenze di approfondimento.
  • Modello di verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità dell’ente: predisposto per attestare l’impossibilità di notificare l’avvio delle verifiche causa irreperibilità dell’ente.

Tutti i format sono stati resi disponibili nei formati PDF e Word.

 

Oggetto dei controlli ordinari e regime semplificato

Il modello per il controllo ordinario – condotto a scadenza triennale su tutti gli ETS interessati – stabilisce dettagliatamente le aree di indagine ispettiva. Le verifiche vertono su:

  • Denominazione e forma giuridica dell’ente;
  • Composizione della base associativa e conformità dello statuto;
  • Svolgimento effettivo delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse;
  • Assenza dello scopo di lucro, tenuta dei bilanci, libri sociali, lavoratori e volontari;
  • Patrimonio, organi sociali e rispetto degli adempimenti verso il RUNTS.

Per le fondazioni sono previsti accertamenti specifici riguardanti la possibilità di realizzare lo scopo statutario, la conformità delle deliberazioni e l’operato degli amministratori.

Per gli enti di minori dimensioni è introdotto un controllo semplificato: se nei tre anni precedenti l’ente ha depositato bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro, la verifica riguarderà soltanto determinate sezioni del modello.

 

Svolgimento delle verifiche ed esiti procedurali

Le ispezioni prendono avvio dall’esame dei documenti presenti nel RUNTS e di quelli richiesti all’ente, con possibilità di svolgere controlli “in loco” presso la sede o i luoghi di svolgimento delle attività.

Gli esiti dell’accertamento possono determinare differenti scenari:

  1. Irregolarità sanabili: vengono fornite all’ente le opportune indicazioni per regolarizzare la propria posizione.
  2. Irregolarità non sanabili o non corrette: l’ente ha la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni entro 15 giorni.
  3. Provvedimenti sanzionatori o espulsivi: in caso di mancata regolarizzazione, si può procedere con un controllo straordinario, con l’emanazione di una diffida o con l’avvio della procedura di cancellazione dal RUNTS. L’irreperibilità accertata comporta la proposta diretta di cancellazione dal Registro.

 

Fasi e prossimi passaggi per l’operatività dei controlli

L’adozione dei modelli di verbale non comporta l’avvio immediato delle ispezioni. Il sistema di vigilanza diventerà totalmente operativo al compimento dei seguenti passaggi:

  • Emanazione delle istruzioni operative ministeriali per l’applicazione uniforme delle regole;
  • Conclusione delle procedure di autorizzazione e rilascio dei nullaosta ministeriali (da rilasciare entro 90 giorni) per Reti associative e CSV;
  • Svolgimento della formazione obbligatoria di almeno 40 ore (con prova finale) per i controllori e i professionisti esterni, in attesa del decreto sui relativi contenuti minimi;
  • Emanazione del decreto dirigenziale che indicherà la data ufficiale di decorrenza del termine triennale entro cui ciascun ETS dovrà essere sottoposto al primo controllo ordinario.

 

Raccomandazioni preventive per gli ETS

I modelli di verbale rappresentano una vera e propria check-list operativa ex ante per testare la solidità dell’ente. In vista dell’avvio della vigilanza, si raccomanda agli enti di:

  • Verificare la correttezza e la piena operatività della PEC dell’ente, canale fondamentale di notifica;
  • Controllare che statuti, bilanci, libri sociali e dati inseriti nel RUNTS siano aggiornati e perfettamente coerenti tra loro.

Lo Studio rimane a disposizione degli Enti del Terzo Settore per la verifica preventiva di conformità alla disciplina del Codice del Terzo settore e l’assistenza nella gestione della governance interna.

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