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RUNTS: modifiche alla disciplina e al funzionamento del Registro Unico

RUNTS: modifiche alla disciplina e al funzionamento del Registro Unico

L’evoluzione normativa del Terzo settore ha segnato un passo importante con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (20 marzo 2026) del Decreto Ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026.
Questo provvedimento introduce significative modifiche al D.M. 106/2020, il “regolamento” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, potenziare la digitalizzazione e garantire maggiore trasparenza.

Ecco un’analisi delle principali novità introdotte dalla riforma.

1. La figura del “Delegato”: una svolta operativa

La novità più rilevante è l’introduzione della figura del delegato del rappresentante legale (nuovo art. 8, comma 2-bis). Per rispondere a esigenze di efficienza, il rappresentante legale dell’ente (o della rete associativa) può ora delegare un soggetto fiduciario a gestire le pratiche sul RUNTS.

Esistono due livelli di delega:

  • Compilazione e invio: il delegato carica i dati, ma la responsabilità della firma e dei contenuti resta al delegante.
  • Compilazione, sottoscrizione e invio: il delegato, se espressamente autorizzato, firma digitalmente e assume la responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato. La delega può riguardare iscrizioni, variazioni, depositi di bilancio e accreditamenti al 5×1000, e può essere gestita interamente online.

 

2. Nuovi termini e semplificazioni amministrative

Il decreto recepisce le modifiche legislative recenti (Legge 104/2024 e D.L. 84/2025) per rendere più flessibile la vita amministrativa degli enti:

Deposito dei bilanci: non esiste più la scadenza fissa del 30 giugno. Il termine è ora fissato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, favorendo gli enti che hanno esercizi non coincidenti con l’anno solare.

Aggiornamento dei dati sociali: le informazioni su associati, volontari e dipendenti vanno aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno, ma solo se sono avvenute variazioni. Un cambiamento importante riguarda l’estensione di questo obbligo: per ragioni di trasparenza, tutti gli ETS (non solo APS e ODV) devono ora fornire tali dati.

 

3. Personalità Giuridica e Comitati

Il decreto semplifica l’iter per l’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore (CTS).
Per gli enti già riconosciuti che intendono iscriversi al RUNTS, nel caso in cui siano dotati di un organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale, ovvero se l’ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata sul patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata, purché certificata dal revisore che ne attesta la corretta compilazione.
Inoltre, viene ufficialmente inclusa la possibilità per i comitati di acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, equiparandoli sotto questo profilo a fondazioni e associazioni.

 

4. Gestione del “fine vita” dell’ente e Devoluzione del patrimonio

Le procedure di uscita dal RUNTS sono state dettagliate e procedimentalizzate.
In particolare, viene introdotta l’ipotesi (art. 23, co. 1, lett. a-bis) di enti che deliberano lo scioglimento senza necessità di liquidazione, qualora non vi siano rapporti giuridici pendenti; in questi casi, la cancellazione avviene dopo aver provato l’avvenuta devoluzione del patrimonio secondo il parere dell’Ufficio RUNTS.

In tema di devoluzione, si chiarisce che l’incremento patrimoniale da devolvere deve comprendere anche quanto accumulato durante l’iscrizione nei precedenti registri (ODV, APS, ONLUS). Per gli enti più piccoli (entrate sotto i 60.000 euro) è previsto un regime semplificato basato su dichiarazioni sostitutive.

 

5. Comunicazioni e l’ “addio” definitivo alle ONLUS

In un’ottica di digitalizzazione, il portale RUNTS rimane il canale prioritario.
Viene introdotto in modo espresso l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo PEC, che non può più coincidere con quello personale del rappresentante legale o di terzi.
Infine, con la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS (dal 1° gennaio 2026), viene ribadito il termine ultimo del 31 marzo 2026 per la presentazione delle istanze di iscrizione al RUNTS (o al Registro Imprese nel caso di Imprese Sociali) per questi enti, al fine di evitare l’obbligo di devoluzione integrale del patrimonio.

Le nuove funzionalità informatiche legate alle modifiche descritte (quali la possibilità di conferire delega per operare nel RUNTS) saranno operative a partire dal 9 aprile 2026.
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