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Associazioni non riconosciute: il presidente risponde personalmente per i debiti fiscali dell’ente

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Associazioni non riconosciute: il presidente risponde personalmente per i debiti fiscali dell’ente

Con la sentenza n. 19985 del 24 luglio 2019 la Corte di Cassazione Sez. Tributaria ha ribadito la responsabilità personale del Presidente di una associazione non riconosciuta per i debiti maturati dall’ente nei confronti dell’erario.
Per le associazioni non riconosciute (prive cioè di personalità giuridica) l’art. 38 del Codice Civile stabilisce infatti che delle obbligazioni sociali “rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione”.

Con la sentenza citata la Cassazione ha precisato che, per non rispondere dei debiti tributari della associazione, non basta al Presidente sostenere che erano altri soggetti ad occuparsi degli adempimenti fiscali.
“I debiti di imposta – infatti – non sorgono su base negoziale ma ex lege… di talchè deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che in forza del ruolo formalmente rivestito nel contesto dell’ente, abbia la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato” (Cass. n. 19985/2019).

Considerata la responsabilità cui sono esposti gli amministratori delle associazioni non riconosciute (che spesso ricoprono i relativi incarichi gratuitamente) è bene valutare se l’ente sia in grado di acquisire la personalità giuridica (grazie alla quale dei debiti sociali risponde solo il patrimonio dell’ente), mediante iscrizione nel registro persone giuridiche tenuto da Regione/Prefettura, anche in considerazione delle attuali più accessibili “necessità” patrimoniali (per le associazioni indicativamente 25.000,00 euro, che diventeranno 15.000,00 dalla operatività del Registro Unico del Terzo Settore).

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