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Il rafforzamento tra OdV e l’organo di controllo degli ETS. Proroga del FIR digitale (xFIR) in materia di rifiuti.

Il rafforzamento tra OdV e l’organo di controllo degli ETS. Proroga del FIR digitale (xFIR) in materia di rifiuti.

#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001

A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani

ETS: NUOVE NORME PER L’ORGANO DI CONTROLLO E RAFFORZAMENTO DEI RAPPORTI CON L’OdV

Il 18 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato le nuove “Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore” (ETS), che sostituiscono la precedente versione pubblicata nel 2020.
Il documento è disponibile questo link.
Le Norme delineano le best practice operative per i professionisti chiamati a ricoprire incarichi nell’Organo di controllo degli ETS, disciplinando, in particolare: i requisiti per la nomina, le cause di incompatibilità e cessazione dall’incarico; il funzionamento dell’organo; i doveri di vigilanza; i rapporti con le altre funzioni dell’Ente.
Particolare rilievo assume il rafforzamento del coordinamento con l’Organismo di Vigilanza (OdV). Le Norme prevedono infatti che l’Organo di Controllo verifichi che, nell’ambito dei Modelli 231, siano previsti adeguati flussi informativi idonei a garantire l’informazione periodica sull’attività svolta dall’OdV, con riferimento all’attività di vigilanza sull’adeguatezza del Modello, la sua efficace attuazione e il suo aggiornamento, con particolare riguardo ai reati presupposto presi in considerazione e alle procedure che presidiano le aree di rischio (v.si Norma ETS 5.5 del documento CNDCEC).
Inoltre, qualora l’ETS rientri nell’ambito di applicazione della disciplina sul whistleblowing (d.lgs. 24/2023), l’Organo di controllo è tenuto anche a vigilare sulla corretta istituzione e operatività dei canali interni di segnalazione, sulla garanzia della riservatezza del segnalante e sull’affidamento della gestione dei canali a soggetti adeguatamente formati e competenti (v.si Norma ETS 3.10 del documento CNDCEC).
Le nuove Norme confermano ciò che in queste pagine abbiamo sempre sostenuto sulla centralità di un adeguato sistema di flussi informativi e sull’importanza dei canali di segnalazione whistleblowing.
In effetti, risulta che la migliore prassi preveda, da parte dell’Ente, l’adozione di una Tabella dei flussi informativi verso l’OdV, con l’indicazione dell’oggetto del flusso, della funzione responsabile e della periodicità della trasmissione (al verificarsi dell’evento, annuale, ecc.).
Allo stesso modo, è di fondamentale importanza l’adeguato funzionamento del c.d. whistleblowing, al di là dell’obbligatorietà della sua adozione.
Le Linee Guida formalmente riferite agli Organi di controllo degli ETS incidono in modo significativo anche sul sistema 231, rafforzando il necessario coordinamento con l’OdV e valorizzando il ruolo dei flussi informativi quale presidio essenziale di compliance.

 

REATI AMBIENTALI: RENTRI, SLITTA A SETTEMBRE 2026 L’OBBLIGO DI F.I.R. DIGITALE (xFIR)

Come noto, a decorrere dal 13 febbraio 2026 era prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in formato digitale (c.d. xFIR) per i soggetti iscritti al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), con riferimento al trasporto di rifiuti, pericolosi e non. Il nuovo sistema, gestito tramite il portale RENTRI, avrebbe dovuto sostituire integralmente il FIR cartaceo, destinato a rimanere utilizzabile solo nei casi specificamente previsti dalla normativa.
Sennonché, proprio nella data fissata per l’avvio dell’obbligo, il portale RENTRI ha registrato gravi malfunzionamenti tecnici, tali da impedire l’operatività del sistema di gestione digitale dei formulari.
Per far fronte a tali criticità, la Legge 27 febbraio 2026, di conversione del D.L. 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha disposto il differimento dei termini di attuazione del RENTRI: è stato infatti prorogato al 15 settembre 2026 il termine entro il quale il FIR può continuare ad essere emesso in formato cartaceo, in alternativa alla modalità digitale.
Seguiranno aggiornamenti.

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