Pari opportunità nei concorsi pubblici – Non invocabile da parte di concorrente di sesso maschile la violazione dell’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994.
La violazione dell’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 non può essere fatta valere dal candidato escluso dal concorso o dal concorrente insoddisfatto della propria posizione di graduatoria, in quanto la violazione di tale disposizione secondo la giurisprudenza consolidata risulta rilevante laddove ci si trovi in presenza di una condotta discriminatoria posta in essere dalla commissione di concorso in danno dei soli concorrenti di sesso femminile. La normativa Art. 9, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 (Commissioni esaminatrici) “Le commissioni esaminatrici di...