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SCUOLA: Non è consentito registrare la lezione da parte del Docente, nemmeno per uso personale

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SCUOLA: Non è consentito registrare la lezione da parte del Docente, nemmeno per uso personale

Secondo la Corte di Cassazione il docente non può registrare le lezioni nemmeno per uso personale se vietato dal regolamento della scuola.

La pronuncia della Corte

Con la pronuncia n. 14270/2022, la Cassazione dà torto al docente che aveva registrato le proprie lezioni al fine di migliorare la sua didattica.

Il docente, secondo alcuni studenti (all’epoca dei fatti minorenni), registrava le lezioni – compresi i vari interventi in classe degli alunni – senza il loro consenso ed in modo occulto.

Secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Garante della privacy, la disciplina relativa alla registrazione della lezione o all’uso dei videofonini è rimessa a ciascun Istituto scolastico.

Nel caso di specie, il regolamento della scuola vietava l’uso di cellulari nelle classi e di qualunque altro apparecchio idoneo a registrare audio o video.

Tuttavia, in difesa della propria condotta, il docente sosteneva di utilizzare le registrazioni esclusivamente per uso personale, al fine di migliorare la propria didattica.

Una simile finalità avrebbe apparentemente fatto rientrare l’attività del docente fuori dall’ambito di applicazione del Codice Privacy, in quanto, secondo la normativa in vigore all’epoca dei fatti “il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione” (art. 5, comma tre, d.lgs. 196/2003 Codice Privacy).

Nonostante il disposto normativo del Codice Privacy, la Corte ha ritenuto irrilevante l’uso esclusivamente personale delle registrazioni, dando invece rilievo alla lesione del diritto di riservatezza degli alunni, in quanto nelle registrazioni erano presenti gli interventi degli studenti ed il docente non aveva dato prova contraria di questo fatto.

Alla luce di queste assunzioni, la Corte motiva la sua decisione statuendo che in ogni caso prevale l’interesse superiore del fanciullo, ai sensi della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, non esistendo alcuna norma nella nostra Costituzione che garantisce al docente il diritto a registrare le proprie lezioni, essendo inconferente il richiamo all’art. 97 Cost. fatto dal docente.

Chi può quindi registrare le lezioni?

Sul tema, è importante ricordare che assume fondamentale rilevanza la qualifica del soggetto che effettua la registrazione della lezione.

Nel caso degli alunni, così come espressamente illustrato dal Garante nelle FAQ, gli stessi possono registrare le lezioni “per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo”. Permane comunque l’obbligo di informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e di ottenere il loro consenso per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet.

In aggiunta, si ricorda che le lezioni dei docenti sono tutelate anche dalle norme sul diritto d’autore (l. 633/1941), in quanto sono frutto dell’attività intellettuale dell’insegnante.

In particolare, ai sensi dell’art. 71-sexies della Legge sul diritto d’autore, la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto (quindi anche le registrazioni effettuate con i cellulari) è consentita, ancora una volta, solo per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

Pertanto, si può quindi affermare che il divieto assoluto di cui alla sentenza della Cassazione si riferisce al solo personale docente, verso il quale si applicano, prima ancora della normativa in materia di privacy, le disposizioni imposte dal MIUR e, in questo caso, quelle più specifiche dell’Istituto scolastico, che vietano l’uso di cellulari o altri strumenti tecnologici idonei a registrare le lezioni sulla base del potere del datore di lavoro di organizzare le modalità di lavoro

Quando c’è un “uso esclusivamente personale”?

La sentenza rappresenta indubbiamente uno spunto di riflessione interessante, ma non chiarisce quale norma vieta ai docenti di registrare le proprie lezioni.

La Cassazione, infatti, pare escludere che la registrazione della lezione sia un “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, così come definito dall’art.2 GDPR. D’altronde, qualora la registrazione fosse stata considerata in tale modo, il docente non avrebbe avuto alcun obbligo di informare gli studenti o il dirigente scolastico per ottenere il consenso sulla registrazione delle lezioni, proprio perché fuori dall’ambito di applicazione del GDPR.

Il concetto di “uso strettamente personale”, infatti, al contrario di quanto ritenuto dalla Cassazione, non è legato alla presenza o meno delle voci degli studenti minorenni.

Come va considerato, quindi, l’onere attribuito dalla Cassazione di provare la finalità personale?

Sulla base della pronuncia della Corte, si può senz’altro distinguere le due posizioni. Da un lato, gli studenti possono registrare le lezioni sulla base della disciplina in materia di protezione dei dati personali e diritto d’autore che consente la registrazione per finalità personali, mentre, dall’altro, i docenti durante l’orario di lavoro non potrebbero avvalersi di finalità personali in quanto tenuti al rispetto dei regolamenti della scuola.

Articolo di Elia Barbujani e Massimiliano Bortolotto