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Il Ricorso Straordinario passa sotto la guida del Consiglio di Stato

Il Ricorso Straordinario passa sotto la guida del Consiglio di Stato

Il contenuto della riforma

L’art. 6 del d. l. del 19 febbraio 2026, n. 19 – convertito con la l. 20 aprile 2026, n. 50 – ha inciso in modo significativo su uno degli istituti più antichi del diritto amministrativo italiano: il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

In particolare, la citata norma ha modificato la titolarità del potere decisorio sul ricorso straordinario – di cui al Capo III del D.P.R. n. 1199/1971 – trasferendola dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio di Stato, autorità quest’ultima già coinvolta nel procedimento di cui trattasi, in quanto competente – altresì – all’emissione del parere vincolante (espresso dalla sezione o dalla commissione speciale) in vista dell’emissione del Decreto decisorio che definisce il procedimento.

L’istituto perde, quindi, il riferimento al “Presidente della Repubblica” e cambia ufficialmente denominazione in “Ricorso Straordinario”.

Al di là del cambiamento del soggetto chiamato a pronunciarsi sul ricorso straordinario, la disciplina dell’istituto non ha subito modifiche significative, lasciando inalterati i termini, la procedura e il regime di alternatività rispetto all’impugnazione al TAR.

Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte (art.6, d. l. del 19 febbraio 2026, n. 19), la decisione del ricorso straordinario è oggi adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere vincolante reso dalla sezione “consultiva” o dalla commissione speciale del Consiglio di Stato.

Rispetto al termine per la proposizione del ricorso, questo resta invariato: il ricorso straordinario deve essere proposto nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 9 D.P.R. n. 1199/1971).

 

Le criticità della nuova disciplina

Un simile cambio di paradigma determina, tuttavia, un paradosso procedurale: il decreto decisorio – adottato previo parere vincolante del Consiglio di Stato – può essere impugnato davanti al medesimo Consiglio di Stato (oggi anche autorità decidente) per vizi formali o procedurali (art. 10 c. 3 del 1199/1971); con la conseguenza che l’organo titolare ad emenare il Decreto decisorio coincide con quello chiamato a valutarne i vizi.

 

La “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario

La riforma del 2026, a ben vedere, si colloca nel solco di una serie di interventi normativi sul ricorso straordinario, susseguiti negli anni, che hanno inciso in maniera determinante sulla natura dell’istituto, determinandone un progressivo avvicinamento a schemi propri di un rimedio giurisdizionale piuttosto che amministrativo, tanto da far parlare di una vera e propria “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario.

In questo senso, il D.l. 19/2026 pare concludere o, quanto meno, portare avanti questo percorso: spostando la competenza decisoria dal Capo dello Stato al vertice dell’organo di giustizia amministrativa (Presidente del Consiglio di Stato), il ricorso straordinario può dirsi ormai aver assunto una natura “sostanzialmente giurisdizionale”.

E dunque, anche alla luce degli ultimi interventi normativi, ci si interroga se il ricorso straordinario non possa ormai essere considerato un rimedio realmente alternativo a quello giurisdizionale – e non più soltanto residuale – in quanto “deciso” da un medesimo organo (ossia il Consiglio di Stato, che rilascia altresì il parere vincolante previsto ex lege) nonché caratterizzato da un unico grado di giudizio, con maggiore rapidità e minori costi.

Tuttavia, parlare di una “equiparazione” del ricorso straordinario al ricorso giurisdizionale è certamente arduo, poste le minori garanzie di contraddittorio e difesa del ricorso straordinario proprie, invece, di un procedimento giurisdizionale.

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