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Guida Confindustria sull’adozione del Whistleblowing negli enti privati

Guida Confindustria sull’adozione del Whistleblowing negli enti privati

#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001

A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani

Pubblicata da Confindustria la Guida Operativa sul whistleblowing per gli enti privati: alcuni approfondimenti

Il 27 ottobre 2023, è stata pubblicata da Confindustria la Guida Operativa sul whistleblowing per gli enti privati, consultabile al seguente link:
https://www.confindustria.it/home/policy/position-paper/dettaglio/guida-operativa-whistleblowing.
Tale Guida contiene una serie di indicazioni e misure operative volte ad orientare gli enti privati nell’applicazione concreta della nuova disciplina del whistleblowing di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, anche alla luce delle Linee Guida ANAC pubblicate il 12 luglio scorso (sul tema, si richiama la precedente nota informativa #pillole231edintorni n. 5 di luglio 2023).

Si segnalano alcuni punti della Guida Operativa di particolare interesse:

  • computo della media annua dei lavoratori negli enti privati: viene espressa perplessità circa l’indicazione contenuta nelle Linee Guida ANAC per cui, per tale calcolo, occorre fare riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Secondo Confindustria, infatti, ai fini del computo dei lavoratori bisognerebbe fare riferimento all’art. 27, d.lgs. n. 81/2015, che dispone che: “[…] ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”.
  • informativa alle rappresentanze sindacali: viene analizzata la disposizione di cui all’art. 4, d.lgs. 24/2023, che prevede che l’impresa, nell’attivare il proprio canale di segnalazione interna, è tenuta a sentire “le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015”. Secondo Confindustria, il tenore letterale della norma induce a ritenere che il coinvolgimento del sindacato abbia un carattere meramente informativo. Per quanto concerne l’individuazione del sindacato da parte dell’ente, si ritiene che, ove in azienda esistano RSA o RSU, debbano essere queste le destinatarie dell’informativa; diversamente, se non presenti, dovranno essere informate le corrispondenti organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento, poi, al contenuto dell’informativa, Confindustria ritiene opportuno che l’ente fornisca al sindacato una descrizione del canale, quantomeno negli elementi essenziali che lo caratterizzano (es. modalità di segnalazione, gestione delle segnalazioni, ecc.). Inoltre, viene specificato che l’informativa deve essere trasmessa prima della delibera di approvazione dell’organo amministrativo dell’ente del regolamento whistleblowing e degli atti conseguenti, attraverso strumenti di trasmissione che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione (pec o raccomandata a/r).
  • requisiti del canale di segnalazione interna: come noto, l’art. 4, d.lgs. 24/2023, prevede che le segnalazioni possono essere fatte in forma scritta, con modalità analogica o con modalità informatiche, e in forma orale, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, da fissare in un tempo ragionevole. Confindustria, anche alla luce delle Linee Guida ANAC, chiarisce che per l’ente è obbligatorio predisporre sia il canale scritto (analogico e/o informatico), sia quello orale, che sono da mettere entrambi a disposizione del segnalante. L’alternatività riguarda, dunque, solo la forma scritta, potendo l’ente decidere se utilizzare lo strumento della piattaforma informatica on-line oppure la posta cartacea (o entrambi). Inoltre, viene specificato che, come già previsto nelle Linee Guida ANAC, in linea con il parere del Garante per la protezione dei dati personali, è escluso che la posta elettronica ordinaria e certificata siano strumenti adeguati a garantire la riservatezza, e che l’unico strumento adeguato è la piattaforma on-line.

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